Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l'importazione, l'esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di merci elencate verso o a partire dal territorio di uno Stato membro ovvero attraverso di esso verso il territorio di un paese terzo o a partire da esso, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: a) lo Stato membro interessato non lo autorizza conformemente al presente regolamento
Fonte: reg-2024-12-19-41 — art. 2 →la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione
Fonte: l-1974-06-05-412 — art. c-1 →ogni movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti come precisato nell'articolo 9
Fonte: l-1993-08-18-340 — art. c-2 →