Convenzione

Art. 2

Definizioni Ai fini della presente Convenzione;

In vigore dal 1 set 1993
Definizioni Ai fini della presente Convenzione; 1. Per "rifiuti" si intendono sostanze od oggetti che si smaltiscono, che si ha l'intento di smaltire o che si è tenuti a smaltire, in virtù delle norme del diritto interno; 2. Per "gestione" si intende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ovvero di altri rifiuti, compresa la sorveglianza dei siti di smaltimento; 3. Per "movimento transfrontaliero" si intende ogni movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti provenienti da una zona appartenente alla competenza nazionale di uno Stato e destinati ad una zona appartenente alla competenza nazionale di un altro Stato, oppure che transitano su questa zona o su una zona che non dipende dalla competenza nazionale di alcun Stato oppure che transitano su questa zona, sempre che due Stati almeno siano interessati dal movimento; 4. Per "smaltimento" si intende ogni operazione prevista all'Annesso IV della presente Convenzione; 5. Per "sito o installazione concordata" si intende un sito o una installazione nella quale lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti avviene in virtù di una autorizzazione o di una licenza di utilizzazione rilasciata da un'autorità competente dello Stato nel quale si trovano il sito o l'installazione; 6. Per "Autorità competente" si intende l'autorità governativa designata da una Parte a ricevere nella zona geografica che potrà essere determinata dalla Parte, la notifica di un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti nonché di tutte le informazioni relative ed a prendere posizione riguardo a questa notifica come previsto dall'; 7. Per "corrispondente" si intende l'organismo di una Parte menzionato all', incaricato di ricevere le informazioni previste agli e di trasmetterle; 8. Per "gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti" si intendono tutti i provvedimenti pratici che consentono di assicurare che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti sono gestiti in maniera tale da garantire la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dagli effetti nocivi che tali rifiuti potrebbero avere; 9. Per "zona appartenente alla giurisdizione nazionale di uno Stato" si intende ogni zona terrestre, marittima o aerea all'interno della quale uno Stato esercita la sua competenza amministrativa e regolamentare in conformità con il diritto internazionale in materia di protezione della salute umana o dell'ambiente; 10. Per "Stato di esportazione" si intende ogni Parte nella quale si prevede l'avvio di un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti o da cui ha luogo l'avvio di tale movimento; 11. Per "Stato d'importazione" si intende ogni Parte verso la quale è previsto o nella quale ha luogo un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti per esservi smaltiti o caricati prima dello smaltimento in una zona che non appartiene alla giurisdizione nazionale di alcuno Stato; 12. Per "Stato di transito" si intende ogni Stato diverso dallo Stato di esportazione o di importazione attraverso il quale è previsto o ha avuto luogo un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti; 13. Per "Stati interessati" si intendono le Parti che sono Stati di esportazione o di importazione e gli Stati di transito, siano essi Parti o non Parti; 14. Per "persona" si intende ogni persona fisica o morale; 15. Per "esportatore" si intende ogni persona che dipende dalla giurisdizione dello Stato di esportazione e che procede all'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti; 16. Per "importatore" si intende ogni persona che dipende dalla giurisdizione dello stato d'importazione e che procede all'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti; 17. Per "trasportatore" si intende ogni persona che trasporta rifiuti pericolosi o altri rifiuti; 18. Per "produttore" si intende ogni persona la cui attività produce rifiuti pericolosi o altri rifiuti oppure se questa persona è sconosciuta, la persona che detiene questi rifiuti e/o li controlla; 19. Per "smaltitore" si intende ogni persona alla quale sono spediti dei rifiuti pericolosi o altri rifiuti e che effettua lo smaltimento di tali rifiuti; 20. Per "Organizzazione d'integrazione politica o economica" si intende ogni Organizzazione costituita da Stati sovrani ai quali gli Stati membri hanno conferito competenza nei settori disciplinati dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata in conformità con le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare approvare o confermare formalmente la Convenzione o ad aderirvi; 21. Per "traffico illecito" si intende ogni movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti come precisato nell'.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-2

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Definizioni Ai fini della presente Convenzione; (Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo