LEGGE·n. 340·18 agosto 1993
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.
Vigente dal 31 agosto 1993 43 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1Portata della ConvenzioneArt. 2Definizioni Ai fini della presente Convenzione;Art. 3Definizioni nazionali dei rifiuti pericolosiArt. 4Obblighi generaliArt. 5Designazione delle Autorità competenti e del corrispondenteArt. 6Movimenti transfrontalieri tra le PartiArt. 7ovimenti transfrontalieri in provenienza da una Parte attraverso il territorio di Stati che non sono PartiArt. 8Obbligo di reimportazioneArt. 9Traffico illecitoArt. 10Cooperazione internazionaleArt. 11Accordi bilaterali, multilaterali e regionaliArt. 12Consultazioni per quanto riguarda le questioni di responsabilitàArt. 13Comunicazione delle informazioniArt. 14Questioni finanziarieArt. 15Conferenza delle PartiArt. 16SegretariatoArt. 17Emendamenti alla ConvenzioneArt. 18Adozione degli annessi e loro emendamentiArt. 19VerificaArt. 20Soluzione delle controversieArt. 21FirmaArt. 22Ratifica, accettazione, conferma formale o approvazioneArt. 23AdesioneArt. 24Diritto di votoArt. 25Entrata in vigoreArt. 26Riserve e dichiarazioniArt. 27DenunciaArt. 28DepositarioArt. 29Testi facenti fedecompilazione convenzione-annesso-viConvenzione Annesso VI
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