Convenzione Annesso VI

Art. 9

In vigore dal 1 set 1993
Ogni Parte la quale abbia in relazione all'oggetto della controversia, un interesse di natura giuridica che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-cav-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo