Convenzione Annesso VI

Art. 6

In vigore dal 1 set 1993
1. Le decisioni del Tribunale arbitrale concernenti sia la procedura che il merito sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri. 2. Il Tribunale può adottare ogni misura appropriata al fine di stabilire i fatti. Può, a richiesta di una delle Parti, raccomandare i provvedimenti cautelari indispensabili. 3. Le Parti alla controversia forniranno ogni agevolazione necessaria ai fini di uno svolgimento corretto della procedura. 4. L'assenza o la mancanza di una Parte alla controversia non pregiudica la procedura.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-cav-6

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