Convenzione Annesso VI

Art. 1

In vigore dal 1 set 1993
ANNESSO VI ARBITRATO Articolo primo Salvo disposizioni contrarie dell'accordo previsto all' della Convenzione, la procedura di arbitrato è svolta in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 10 in appresso.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-cav-1

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