Convenzione
Art. 27
Denuncia
In vigore dal 1 set 1993
Denuncia
1. Dopo lo scadere di un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di una Parte, detta Parte potrà in ogni tempo denunciare la Convenzione per mezzo di notifica scritta data al Depositario.
2. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Depositario oppure in ogni altra data successiva che potrà essere specificata nella notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-27