Convenzione

Art. 22

Ratifica, accettazione, conferma formale o approvazione

In vigore dal 1 set 1993
Ratifica, accettazione, conferma formale o approvazione 1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica all'accettazione o all'approvazione degli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, nonché alla conferma formale o all'approvazione delle organizzazioni d'integrazione politica o economica. Gli strumenti di ratifica, di accettazione formale o di approvazione saranno depositati presso il Depositario. 2. Ogni organizzazione di cui al paragrafo 1 di cui sopra che diviene Parte alla presente Convenzione e di cui nessun Stato membro è parte, è vincolata da tutti gli obblighi enunciati nella Convenzione. Quando uno o più Stati membri di una di tali Organizzazioni sono Parti alla Convenzione, l'Organizzazione ed i suoi Stati membri decidono di comune accordo le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi in virtù della Convenzione. In questi casi, l'Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti che derivano loro dalla Convenzione. 3. Nei loro strumenti di conferma formale o di approvazione, le Organizzazioni di cui al paragrafo 1 precedente indicano la portata delle loro competenze nei settori regolamentati dalla Convenzione. Queste Organizzazioni notificano altresì ogni importante modifica concernente la portata delle loro competenze al Depositario il quale ne informa le Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo