Convenzione

Art. 19

Verifica

In vigore dal 1 set 1993
Verifica Ogni Parte che ha motivo di ritenere che un'altra Parte trasgredisce o ha trasgredito gli obblighi derivanti dalle norme della presente Convenzione, può informarne il Segretariato ed in tal caso essa informerà, contestualmente ed immediatamente, direttamente o tramite il Segretariato, la Parte che è oggetto delle lamentele. Il Segretariato dovrebbe comunicare alle Parti tutte le informazioni pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo