Convenzione
Art. 19
Verifica
In vigore dal 1 set 1993
Verifica
Ogni Parte che ha motivo di ritenere che un'altra Parte trasgredisce o ha trasgredito gli obblighi derivanti dalle norme della presente Convenzione, può informarne il Segretariato ed in tal caso essa informerà, contestualmente ed immediatamente, direttamente o tramite il Segretariato, la Parte che è oggetto delle lamentele. Il Segretariato dovrebbe comunicare alle Parti tutte le informazioni pertinenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-19