Convenzione
Art. 16
Segretariato
In vigore dal 1 set 1993
Segretariato
1. Le funzioni del Segretariato sono le seguenti:
a) organizzare le riunioni previste agli e provvedere ai servizi relativi;
b) redigere e trasmettere rapporti fondati sulle informazioni ricevute in conformità con gli , e 13 nonché sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari creati in virtù dell', e, se del caso, sulle informazioni fornite dagli organismi intergovernativi o non governativi competenti;
c) redigere rapporti sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni che gli sono conferite in virtù della presente Convenzione e sottoporli alla Conferenza delle Parti;
d) assicurare il coordinamento necessario con gli organismi internazionali competenti ed in particolare stipulare le intese amministrative e contrattuali che potrebbero essergli necessarie per svolgere con efficacia le sue funzioni;
e) comunicare con i corrispondenti ed autorità competenti desig- nate dalle Parti in conformità con l' della presente Convenzione;
f) raccogliere informazioni sugli impianti ed i siti nazionali che sono stati ritenuti di comune accordo disponibili per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti delle Parti, e diffondere tali informazioni alle Parti.
g) ricevere le informazioni provenienti dalle Parti e comunicar loro informazioni relative a:
- le fonti di assistenza tecnica e di formazione;
- le competenze scientifiche e tecniche disponibili;
- le fonti di consulenza e servizi di esperti;
- le risorse disponibili;
onde assisterle, a loro richiesta, in settori come:
- la gestione del sistema di notificazione previsto dalla presente Convenzione;
- la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
- le tecniche razionali da un punto di vista ecologico, relative ai rifiuti pericolosi e ad altri rifiuti come le tecniche poco inquinanti e senza scorie;
- la valutazione di mezzi e siti di smaltimento;
- la sorveglianza di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
- gli interventi in caso di emergenza;
h) Comunicare alle Parti, a loro richiesta, le informazioni rela- tive ai consulenti o agli uffici Studi in possesso delle competenze tecniche richieste, che potranno essere loro utili per esaminare una notifica di movimento transfrontaliero, verificare che una spedizione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è conforme alla notifica pertinente e/o che gli impianti proposti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sono razionali dal punto di vista ecologico, se hanno motivo di ritenere che i rifiuti in questione non sarebbero gestiti in maniera razionale dal punto di vista ecologico. Qualsiasi esame di questo tipo non sarà a carico del Segretariato;
i) aiutare le Parti a loro richiesta, a scoprire casi di traffico illecito ed a comunicare immediatamente alle Parti interessate tutte le informazioni che avrà ricevuto sui traffici illeciti;
j) collaborare con le Parti e con le organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate e competenti, per fornire gli esperti ed il materiale necessari ad un'assistenza rapida agli Stati in caso di emergenza;
k) adempiere ad altre funzioni che rientrino nell'ambito della presente Convenzione e che la Conferenza delle Parti può decidere di assegnargli.
2. Le funzioni del Segretariato saranno temporaneamente svolte dall'UNEP fino alla fine della prima riunione della Conferenza delle Parti svoltasi in conformità con l'.
3. Nella sua prima riunione la Conferenza delle Parti nominerà il Segretariato tra le organizzazioni internazionali competenti esistenti che si sono proposte per svolgere le funzioni di segretariato previste dalla presente Convenzione. Durante questa sessione la Conferenza delle Parti valuterà anche come il Segretariato ad interim ha espletato le funzioni che gli sono state affidate, in particolare ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, ed essa deciderà in merito alle strutture che saranno necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-16