Convenzione

Art. 18

Adozione degli annessi e loro emendamenti

In vigore dal 1 set 1993
Adozione degli annessi e loro emendamenti 1. Gli annessi alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo ad essa relativo sono parte integrante della Convenzione o del Protocollo in esame e salvo espressa disposizione contraria ogni riferimento alla presente Convenzione oppure ai suoi Protocolli è anche un riferimento agli Annessi a tali strumenti. Tali Annessi sono limitati ad argomenti scientifici, tecnici ed amministrativi. 2. Salvo disposizione contraria dei Protocolli concernenti i loro annessi, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di Annessi supplementari alla presente Convenzione o ai Protocolli relativi sono regolate dalla seguente procedura: a) gli Annessi alla presente Convenzione ed ai suoi Protocolli sono proposti ed adottati in base alla procedura illustrata nei paragrafi 2, 3, e 4 dell'; b) ogni Parte che non è in grado di accettare un Annesso supplementare alla presente Convenzione o ad uno dei Protocolli di cui è Parte, lo notifica per iscritto al Depositario entro i sei mesi susseguenti alla data della comunicazione da parte del Depositario, dell'avvenuta adozione. Quest'ultimo informa immediatamente tutte le Parti di ogni notifica ricevuta. Una Parte può in ogni momento accettare un Annesso riguardo al quale aveva in precedenza sollevato obiezioni e tale Annesso entra quindi in vigore nei confronti di tale Parte; c) alla scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'invio della comunicazione da parte del Depositario, l'Annesso entra in vigore nei confronti di tutte le Parti alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo considerato, che non hanno sottoposto notifiche secondo il capoverso b) precedente. 3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli Annessi alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo relativo sono soggette ad una procedura analoga a quella utilizzata per la proposta l'adozione e l'entrata in vigore degli Annessi alla Convenzione o ad ogni protocollo relativo ad essa. Gli Annessi e gli emendamenti relativi terranno debitamente conto, inter alia di considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti. 4. Se un Annesso supplementare o un emendamento ad un Annesso rendono necessario un emendamento alla Convenzione o a qualsiasi Protocollo relativo ad essa, l'Annesso supplementare o l'Annesso modificato entreranno in vigore solo quando l'emendamento alla Convenzione o a qualsiasi Protocollo ad essa relativo sarà entrato in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-18

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