Convenzione
Art. 23
Adesione
In vigore dal 1 set 1993
Adesione
1. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e dalle Organizzazioni di integrazione politica o economica a decorrere dalla data alla quale la Convenzione non è più aperta alla firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.
2. Nei loro strumenti di adesione le Organizzazioni di cui al paragrafo 1 precedente indicano la portata delle loro competenze nei settori regolati dalla Convenzione. Esse notificheranno altresì al Depositario ogni modifica importante della portata delle loro competenze.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell' si applicano alle Organizzazioni d'integrazione politica o economica che aderiscono alla presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-23