Convenzione

Art. 25

Entrata in vigore

In vigore dal 1 set 1993
Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di conferma formale, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazione d'integrazione politica o economica che ratifica, accetta, approva o conferma formalmente la presente Convenzione o vi aderisce dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conferma formale o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o di detta Organizzazione d'integrazione politica o economica, del suo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione, di conferma formale o di adesione. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 precedenti nessuno degli strumenti depositati da una Organizzazione d'integrazione politica o economica deve essere considerata come uno strumento in aggiunta agli strumenti già depositati dagli Stati membri di detta Organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-25

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