Convenzione

Art. 28

Depositario

In vigore dal 1 set 1993
Depositario Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario della presente Convenzione e di ogni Protocollo relativo.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-28

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Depositario (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo