Convenzione Annesso VI
Art. 2
In vigore dal 1 set 1993
La Parte richiedente notifica al Segretariato che le Parti hanno deciso di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato in conformità con il paragrafo 2 od il paragrafo 3 dell' della Convenzione, indicando in particolare gli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in causa. Il Segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti alla Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-cav-2