Convenzione Annesso VI

Art. 3

In vigore dal 1 set 1993
Il Tribunale arbitrale è composto da tre membri. Ciascuna delle Parti alla controversia nomina un arbitro ed i due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro, il quale as- sume la presidenza del Tribunale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia nè avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, nè essere al servizio di una di esse, nè essersi in precedenza occupato del caso sotto qualsivoglia aspetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-cav-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo