Convenzione Annesso VI
Art. 5
In vigore dal 1 set 1993
1. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza conformemente con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione.
2. Ogni Tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Annesso stabilisce le sue regole di procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-cav-5