Convenzione
Art. 5
Designazione delle Autorità competenti e del corrispondente
In vigore dal 1 set 1993
Designazione delle Autorità competenti e del corrispondente
Al fine di facilitare l'applicazione della presente Convenzione le Parti:
1. Nominano o istituiscono una o più Autorità competenti ad un corrispondente. Un'autorità competente è designata a ricevere le notifiche in caso di Stato di transito.
2. Informano il Segretariato, entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti, degli organi che esse hanno designato come corrispondente ed autorità competenti.
3. Informano il Segretariato di ogni modifica apportata alle nomine che esse hanno effettuato in attuazione del par. 2 precedente entro un mese a decorrere dalla data in cui la modifica è stata decisa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-5