Convenzione

Art. 1

Portata della Convenzione

In vigore dal 1 set 1993
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO PREAMBOLO Le Parti alla presente Convenzione, Consapevoli dei danni che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti, nonché i movimenti transfrontalieri di questi rifiuti rischiano di causare alla salute dell'uomo ed all'ambiente, Tenendo presente la minaccia crescente derivante alla salute dell'uomo ed all'ambiente dalla complessità crescente e dallo sviluppo della produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e dai loro movimenti transfrontalieri, Tenendo altresì presente che il modo più efficace di proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente dai pericoli rappresentati da questi rifiuti è quello di ridurre al minimo la loro produzione dal punto di vista quantitativo e/o di rischio potenziale, Convinte che gli Stati dovrebbero adottare i necessari provvedimenti per fare in modo che la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, nonché i loro movimenti transfrontalieri ed il loro smaltimento sia compatibile con la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente in qualunque luogo tali rifiuti siano smaltiti, Notando che gli Stati dovrebbero vigilare affinché il produttore adempia agli obblighi relativi al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in maniera compatibile con la protezione dell'ambiente, qualunque sia il luogo in cui essi sono smaltiti, Riconoscendo pienamente che ogni Stato possiede il diritto sovrano di vietare l'ingresso o lo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti di origine straniera nel suo territorio, Riconoscendo altresì la tendenza crescente favorevole al divieto di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in altri Stati, in particolare nei paesi in via di sviluppo, Convinte che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti dovrebbero essere smaltiti nello Stato nel quale sono stati prodotti, sempre che ciò sia compatibile con una gestione razionale ed efficace dal punto di vista ecologico; Consapevoli altresì che i movimenti transfrontalieri di questi rifiuti dallo Stato nel quale sono prodotti verso ogni altro Stato dovrebbero essere autorizzati solo se realizzati in condizioni che non presentano alcun rischio per la salute dell'uomo e l'ambiente e se sono conformi alle norme della presente Convenzione, Considerando che un maggiore controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti incoraggerà una gestione di tali rifiuti razionale dal punto di vista ecologico nonché una riduzione del volume dei movimenti transfrontalieri corrispondenti, Convinte che gli Stati dovrebbero prendere provvedimenti per assicurare uno scambio adeguato di informazioni ed un controllo effettivo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ed di altri rifiuti in provenienza e a destinazione di questi Stati, Notando che un certo numero di accordi internazionali e regionali vertono sulla questione della tutela e della preservazione dell'ambiente in caso di transito di merci a rischio, Tenendo conto della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Stoccolma, 1972), delle Linee direttive e dei Principi del Cairo, relativi ad una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi, adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) nella sua decisione 14/30 del 17 giugno 1987, delle Raccomandazioni del Comitato di esperti delle Nazioni Unite in materia di trasporto di merci a rischio (formulate nel 1957 ed aggiornate ogni due anni), delle Raccomandazioni, dichiarazioni strumenti e regolamenti pertinenti adottati nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite nonché dei lavori e studi effettuati da altre Organizzazioni internazionali e regionali, Consapevoli dello spirito, dei principi, degli scopi e delle funzioni della Carta mondiale della Natura adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua trentasettesima sessione come norma etica concernente la protezione dell'ambiente dell'uomo e la conservazione delle risorse naturali; Affermando che gli Stati sono tenuti ad adempiere ai loro obblighi internazionali relativi alla protezione della salute dell'uomo ed alla protezione ed alla salvaguardia dell'ambiente e sono responsabili a questo proposito in conformità con il diritto internazionale; Riconoscendo che, in caso di violazione sostanziale delle disposizioni della presente Convenzione o di ogni Protocollo ad essa relativo saranno applicate le disposizioni pertinenti del diritto internazionale dei trattati, Consapevoli della necessità di continuare ad elaborare e ad applicare tecniche poco inquinanti e razionali dal punto di vista ecologico, nonché misure di riciclaggio ed adeguati sistemi di manutenzione e di gestione in vista di ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, Consapevoli altresì del fatto che la comunità internazionale è sempre più preoccupata dalla necessità di controllare rigorosamente i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e dalla necessità di ridurre per quanto possibile al minimo tali movimenti Preoccupati dal problema del traffico transfrontaliero illecito di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, Tenendo conto altresì del fatto che i paesi in via di sviluppo hanno solo capacità limitate in materia di gestione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, Riconoscendo che è necessario promuovere il trasferimento, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, di tecniche destinate ad assicurare una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti prodotti localmente in base alle Linee direttive del Cairo ed alla decisione 14/16 del Consiglio di Amministrazione dell'UNEP sulla promozione del trasferimento delle tecnologie di protezione dell'ambiente, Riconoscendo altresì che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti dovrebbero essere trasportati in conformità con le Convenzioni e le Raccomandazioni internazionali pertinenti, Convinte altresì che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti dovrebbero essere autorizzati solo se il trasporto e lo smaltimento finale di questi rifiuti sono razionali dal punto di vista ecologico, Determinate a proteggere mediante un severo controllo la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi che possono derivare dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo primo Portata della Convenzione 1. I rifiuti in appresso, che sono oggetto di movimenti transfrontalieri, saranno considerati come "rifiuti pericolosi" ai fini della presente Convenzione: a) I rifiuti che appartengono ad una delle categorie figuranti all'Annesso I, a meno che non possiedano nessuna delle caratteristiche indicate all'Annesso III; b) I rifiuti cui non si applicano le disposizioni del capoverso a) ma che sono definiti o considerati come a rischio dalla legislazione nazionale della Parte esportatrice, importatrice o di transito; 2. I rifiuti che appartengono ad una delle categorie figuranti all'Annesso II e che sono oggetto di movimenti transfrontalieri saranno considerati come "altri rifiuti" ai fini della presente Convenzione. 3. I rifiuti che, a causa della loro radioattività, sono sottoposti ad altri sistemi di controllo internazionale, compresi strumenti internazionali che si applicano specificamente alle materie radioattive, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Convenzione. 4. I rifiuti provenienti dall'esercizio normale di una nave ed il cui scarico è oggetto di un altro strumento internazionale sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-1

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Portata della Convenzione (Art. 1 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo