Convenzione
Art. 1
Portata della Convenzione
In vigore dal 1 set 1993
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI
TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO PREAMBOLO
Le Parti alla presente Convenzione,
Consapevoli dei danni che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti,
nonché i movimenti transfrontalieri di questi rifiuti rischiano di
causare alla salute dell'uomo ed all'ambiente,
Tenendo presente la minaccia crescente derivante alla salute
dell'uomo ed all'ambiente dalla complessità crescente e dallo
sviluppo della produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e
dai loro movimenti transfrontalieri,
Tenendo altresì presente che il modo più efficace di proteggere la
salute dell'uomo e l'ambiente dai pericoli rappresentati da questi
rifiuti è quello di ridurre al minimo la loro produzione dal punto
di vista quantitativo e/o di rischio potenziale,
Convinte che gli Stati dovrebbero adottare i necessari provvedimenti
per fare in modo che la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri
rifiuti, nonché i loro movimenti transfrontalieri ed il loro
smaltimento sia compatibile con la protezione della salute dell'uomo
e dell'ambiente in qualunque luogo tali rifiuti siano smaltiti,
Notando che gli Stati dovrebbero vigilare affinché il produttore
adempia agli obblighi relativi al trasporto ed allo smaltimento dei
rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in maniera compatibile con la
protezione dell'ambiente, qualunque sia il luogo in cui essi sono
smaltiti,
Riconoscendo pienamente che ogni Stato possiede il diritto sovrano di
vietare l'ingresso o lo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altri
rifiuti di origine straniera nel suo territorio,
Riconoscendo altresì la tendenza crescente favorevole al divieto di
movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro
smaltimento in altri Stati, in particolare nei paesi in via di
sviluppo,
Convinte che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti dovrebbero essere
smaltiti nello Stato nel quale sono stati prodotti, sempre che ciò
sia compatibile con una gestione razionale ed efficace dal punto di
vista ecologico;
Consapevoli altresì che i movimenti transfrontalieri di questi
rifiuti dallo Stato nel quale sono prodotti verso ogni altro Stato
dovrebbero essere autorizzati solo se realizzati in condizioni che
non presentano alcun rischio per la salute dell'uomo e l'ambiente e
se sono conformi alle norme della presente Convenzione,
Considerando che un maggiore controllo dei movimenti transfrontalieri
di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti incoraggerà una gestione di
tali rifiuti razionale dal punto di vista ecologico nonché una
riduzione del volume dei movimenti transfrontalieri corrispondenti,
Convinte che gli Stati dovrebbero prendere provvedimenti per
assicurare uno scambio adeguato di informazioni ed un controllo
effettivo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ed di
altri rifiuti in provenienza e a destinazione di questi Stati,
Notando che un certo numero di accordi internazionali e regionali
vertono sulla questione della tutela e della preservazione
dell'ambiente in caso di transito di merci a rischio,
Tenendo conto della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni
Unite sull'ambiente (Stoccolma, 1972), delle Linee direttive e dei
Principi del Cairo, relativi ad una gestione razionale dal punto di
vista ecologico dei rifiuti pericolosi, adottati dal Consiglio di
Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente
(UNEP) nella sua decisione 14/30 del 17 giugno 1987, delle
Raccomandazioni del Comitato di esperti delle Nazioni Unite in
materia di trasporto di merci a rischio (formulate nel 1957 ed
aggiornate ogni due anni), delle Raccomandazioni, dichiarazioni
strumenti e regolamenti pertinenti adottati nell'ambito del sistema
delle Nazioni Unite nonché dei lavori e studi effettuati da altre
Organizzazioni internazionali e regionali,
Consapevoli dello spirito, dei principi, degli scopi e delle funzioni
della Carta mondiale della Natura adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite nella sua trentasettesima sessione come
norma etica concernente la protezione dell'ambiente dell'uomo e la
conservazione delle risorse naturali;
Affermando che gli Stati sono tenuti ad adempiere ai loro obblighi
internazionali relativi alla protezione della salute dell'uomo ed
alla protezione ed alla salvaguardia dell'ambiente e sono
responsabili a questo proposito in conformità con il diritto
internazionale;
Riconoscendo che, in caso di violazione sostanziale delle
disposizioni della presente Convenzione o di ogni Protocollo ad essa
relativo saranno applicate le disposizioni pertinenti del diritto
internazionale dei trattati,
Consapevoli della necessità di continuare ad elaborare e ad
applicare tecniche poco inquinanti e razionali dal punto di vista
ecologico, nonché misure di riciclaggio ed adeguati sistemi di
manutenzione e di gestione in vista di ridurre al minimo la
produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,
Consapevoli altresì del fatto che la comunità internazionale è
sempre più preoccupata dalla necessità di controllare rigorosamente
i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti
e dalla necessità di ridurre per quanto possibile al minimo tali
movimenti
Preoccupati dal problema del traffico transfrontaliero illecito di
rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,
Tenendo conto altresì del fatto che i paesi in via di sviluppo hanno
solo capacità limitate in materia di gestione di rifiuti pericolosi
e di altri rifiuti,
Riconoscendo che è necessario promuovere il trasferimento,
soprattutto nei paesi in via di sviluppo, di tecniche destinate ad
assicurare una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri
rifiuti prodotti localmente in base alle Linee direttive del Cairo ed
alla decisione 14/16 del Consiglio di Amministrazione dell'UNEP sulla
promozione del trasferimento delle tecnologie di protezione
dell'ambiente,
Riconoscendo altresì che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti
dovrebbero essere trasportati in conformità con le Convenzioni e le
Raccomandazioni internazionali pertinenti,
Convinte altresì che i movimenti transfrontalieri di rifiuti
pericolosi e di altri rifiuti dovrebbero essere autorizzati solo se
il trasporto e lo smaltimento finale di questi rifiuti sono razionali
dal punto di vista ecologico,
Determinate a proteggere mediante un severo controllo la salute umana
e l'ambiente dagli effetti nocivi che possono derivare dalla
produzione e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri
rifiuti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo primo
Portata della Convenzione
1. I rifiuti in appresso, che sono oggetto di movimenti
transfrontalieri, saranno considerati come "rifiuti pericolosi" ai
fini della presente Convenzione:
a) I rifiuti che appartengono ad una delle categorie figuranti
all'Annesso I, a meno che non possiedano nessuna delle
caratteristiche indicate all'Annesso III;
b) I rifiuti cui non si applicano le disposizioni del capoverso a)
ma che sono definiti o considerati come a rischio dalla legislazione
nazionale della Parte esportatrice, importatrice o di transito;
2. I rifiuti che appartengono ad una delle categorie figuranti
all'Annesso II e che sono oggetto di movimenti transfrontalieri
saranno considerati come "altri rifiuti" ai fini della presente
Convenzione.
3. I rifiuti che, a causa della loro radioattività, sono
sottoposti ad altri sistemi di controllo internazionale, compresi
strumenti internazionali che si applicano specificamente alle materie
radioattive, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente
Convenzione.
4. I rifiuti provenienti dall'esercizio normale di una nave ed il
cui scarico è oggetto di un altro strumento internazionale sono
esclusi dall'ambito di applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-1