Convenzione
Art. 6
Movimenti transfrontalieri tra le Parti
In vigore dal 1 set 1993
Movimenti transfrontalieri tra le Parti
1. Lo Stato di esportazione informa per iscritto, tramite l'Autorità competente dello Stato di esportazione, l'autorità competente degli Stati interessati di ogni movimento attraverso la frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti previsti, oppure esige dal produttore o dall'esportatore che essi lo facciano. Tali notifiche debbono contenere le dichiarazioni e le informazioni specificate all'Annesso V-A, redatte in una lingua accettabile per lo Stato di importazione. A ciascuno degli Stati interessati è inviata una sola notifica.
2. Lo Stato d'importazione dà per iscritto avviso di ricevimento della notifica a colui che l'ha fornita autorizzando il movimento con o senza riserva oppure rifiutando l'autorizzazione di procedere al movimento, oppure richiedendo un supplemento d'informazione. Una copia della risposta definitiva dello Stato d'importazione è inviata alle autorità competenti degli Stati interessati che sono Parti.
3. Lo Stato di esportazione non autorizza il produttore o l'esportatore a dare il via prima di avere ricevuto la conferma per iscritto che:
a) l'autore della notifica ha ricevuto il consenso per iscritto dello Stato d'importazione;
b) L'autore della notifica ha ricevuto dallo Stato d'importazione la conferma dell'esistenza di un contratto tra l'esportatore e lo smaltitore specificante una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti considerati.
4. Ciascun Stato di transito che è parte dà immediatamente avviso di ricevimento della notifica a colui che l'ha inviata. Può ulteriormente prendere posizione per mezzo di una risposta per iscritto all'autore della notifica entro 60 giorni autorizzando il movimento con o senza riserva, oppure rifiutando l'autorizzazione a procedere al movimento, oppure richiedendo un supplemento di informazione. Lo Stato di esportazione non autorizza l'avvio del movimento transfrontaliero prima di aver ricevuto il consenso per iscritto dello Stato di transito. Tuttavia, se, in qualsiasi momento, una Parte decide di non domandare un accordo preliminare per iscritto, generale o con condizioni particolari, per quanto riguarda movimenti transfrontalieri di transito di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, o se modifica le sue esigenze a questo proposito, essa informa immediatamente le altre Parti della sua decisione in conformità con le disposizioni dell'. In questo caso, se lo Stato di esportazione non riceve risposta entro 60 giorni a decorrere dalla ricezione della notifica data dallo Stato di transito, lo Stato di esportazione può autorizzare che tale esportazione avvenga attraverso lo Stato di transito.
5. Se, in un movimento transfrontaliero di rifiuti, questi rifiuti sono giuridicamente definiti o considerati come pericolosi unicamente:
a) dallo Stato di esportazione, le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo che si applicano all'importatore o allo smaltitore ed allo Stato di importazione si applicheranno mutatis mutandis rispettivamente all'esportatore ed allo Stato di esportazione;
b) dallo Stato di importazione o dagli Stati di importazione e di transito che sono Parti, le disposizioni dei paragrafi 1, 3, 4 e 6 del presente articolo che si applicano all'esportatore ed allo Stato di esportazione si applicheranno mutatis mutandis rispettivamente all'importatore o allo smaltitore ed allo Stato d'importazione;
c) per ogni Stato di transito che è Parte, le disposizioni del paragrafo 4 si applicheranno a detto Stato.
6. Lo Stato di esportazione può, fatto salvo il consenso scritto degli Stati interessati, autorizzare il produttore o l'esportatore ad utilizzare una procedura di notifica generale quando rifiuti pericolosi o altri rifiuti aventi uguali caratteristiche fisiche o chimiche sono regolarmente spediti allo stesso smaltitore attraverso lo stesso posto doganale di uscita dello Stato di esportazione, lo stesso posto doganale di entrata del paese d'importazione, ed, in caso di transito, attraverso gli stessi posti doganali di entrata e di uscita del o degli Stati di transito.
7. Gli Stati interessati possono subordinare il loro consenso scritto all'uso della procedura di notifica generale di cui al paragrafo 6 per la comunicazione di talune informazioni come il quantitativo esatto dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti da spedire, oppure l'elenco periodico di tali rifiuti.
8. La notificazione generale ed il consenso scritto di cui ai paragrafi 6 e 7 possono concernere spedizioni multiple di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti per un periodo massimo di 12 mesi.
9. Le Parti esigono da ogni persona che prende a carico un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti che essa firmi il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti in questione. Esse esigono altresì che lo smaltitore dia avviso all'esportatore ed all'autorità competente dello Stato di esportazione del ricevimento dei rifiuti in questione ed in tempo utile, del completamento delle operazioni di smaltimento in base alle modalità indicate nella notifica. Se tale informazione non è ricevuta dallo stato di esportazione l'autorità competente di questo Stato o l'esportatore ne informano lo Stato d'importazione.
10. La notifica e la risposta richieste ai sensi del presente articolo sono comunicate all'Autorità competente delle Parti interessate all'organo governativo competente nel caso di Stati non Parti.
11. Gli Stati di importazione o di transito che sono Parti possono esigere come condizione di entrata che ogni movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sia coperto da una assicurazione, cauzione o altre garanzie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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