Convenzione

Art. 4

Obblighi generali

In vigore dal 1 set 1993
Obblighi generali 1. Le Parti, quando esercitano il loro diritto di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti ai fini del loro smaltimento ne informano le altre Parti in conformità con le disposizioni dell'; b) Le Parti vietano o non consentono l'esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti nelle Parti che hanno vietato l'importazione di tali rifiuti quando questo divieto è stato notificato in conformità con le disposizioni del capoverso a) di cui sopra; c) Le Parti vietano o non consentono l'esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti se lo Stato d'importazione non dà per iscritto il suo accordo specifico sull'importazione di questi rifiuti, qualora detto Stato non abbia vietato l'importazione di tali rifiuti; 2. Ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie per: a) vigilare affinché la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti all'interno del paese sia ridotta al minimo, in considerazione dei criteri sociali, tecnici ed economici; b) provvedere all'installazione di adeguati impianti di smaltimento i quali dovranno per quanto possibile essere situati all'interno del paese, in vista di una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti ovunque essi siano smaltiti. c) vigilare affinché le persone che si occupano della gestione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti all'interno del paese prendano i provvedimenti necessari per prevenire l'inquinamento risultante da tale gestione e qualora tale inquinamento avvenga, per ridurre al minimo le sue conseguenze per la salute dell'uomo e l'ambiente; d) vigilare affinché i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano ridotti ad un minimo compatibile con una gestione efficace e razionale dal punto di vista ecologico di detti rifiuti, e affinché siano effettuati in maniera da proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente dagli effetti nocivi che potrebbero risultarne; e) Vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti destinati a Stati o gruppi di Stati appartenenti ad Organizzazioni d'integrazione politica o economica che sono Parti, in particolare i paesi in via di sviluppo che hanno vietato per mezzo della loro legislazione ogni importazione, o se ha motivo di ritenere che i rifiuti in questione non saranno gestiti in tali Stati secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico così come sono definiti in base ai criteri che saranno decisi dalle Parti nella loro prima riunione; f) esigere che le informazioni concernenti i movimenti transfrontalieri previsti, di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano comunicate agli Stati interessati in conformità con l'Annesso V-A affinché possano valutare le conseguenze per la salute dell'uomo e l'ambiente dei movimenti previsti; g) impedire le esportazioni di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, se ha motivo di ritenere che i rifiuti in questione non saranno gestiti in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico; h) collaborare con le altre Parti e le altre Organizzazioni interessate, direttamente e tramite il Segretariato, in attività vertenti in particolare sulla divulgazione di informazioni sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, al fine di migliorare la gestione razionale dal punto di vista ecologico di tali rifiuti ed impedirne il traffico illecito. 3. Le Parti considerano che il traffico illecito di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti costituisce reato. 4. Ciascuna parte adotta le misure giuridiche, amministrative e di altra natura necessarie per attuare e far rispettare le disposizioni della presente Convenzione, comprese le misure necessarie a prevenire ed a reprimere ogni comportamento che contravvenga alla Convenzione. 5. Le Parti non autorizzano le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti verso uno Stato non Parte, nè l'importazione di tali rifiuti in provenienza da uno Stato non Parte. 6. Le Parti convengono di vietare l'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in vista del loro smaltimento nella zona situata a Sud del sessantesimo parallelo dell'emisfero Sud a prescindere dal fatto che questi rifiuti siano oggetto o meno di un movimento transfrontaliero. 7. Inoltre, ciascuna Parte: a) vieta ad ogni persona sottoposta alla sua giurisdizione nazionale di trasportare od eliminare rifiuti pericolosi o altri rifiuti a meno che la persona in questione non sia autorizzata o abilitata a procedere a questo tipo di operazione; b) esige che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti che debbono essere oggetto di un movimento transfrontaliero siano imballati, etichettati e trasportati in conformità con le regole e norme internazionali generalmente accettate e riconosciute in materia di imballaggio, di etichettatura e di trasporto e che si tenga debitamente conto delle prassi ammesse a livello internazionale in materia; c) esige che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti siano corredati da un documento comprovante il movimento dal suo luogo di origine fino al luogo di smaltimento. 8. Ciascuna Parte esige che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti la cui esportazione è prevista, siano gestiti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico nello Stato d'importazione o altrove. Nella loro prima riunione, le Parti stabiliranno direttive tecniche per la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti che rientrano nell'ambito della presente Convenzione. 9. Le Parti adottano i provvedimenti richiesti affinché i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano autorizzati unicamente: a) Se lo Stato di esportazione non dispone dei mezzi tecnici e degli impianti necessari o dei siti di smaltimento necessari per eliminare i rifiuti in questione secondo metodi razionali ed efficaci dal punto di vista ecologico; b) oppure se i rifiuti in questione costituiscono una materia grezza necessaria alle industrie di riciclaggio o di recupero dello Stato di importazione; oppure c) Se il movimento transfrontaliero in questione è conforme ad altri criteri che saranno stabiliti dalle Parti sempre che essi non siano in contraddizione con gli scopi della presente Convenzione. 10. L'obbligo, ai sensi della presente Convenzione, degli Stati produttori di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti di esigere che i rifiuti siano gestiti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico non può in alcun caso essere traslato allo Stato d'importazione o di transito. 11. Nulla nella presente Convenzione impedisce ad una Parte di imporre condizioni supplementari compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e conformi alle regole del diritto internazionale al fine di meglio proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente. 12. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà in qualsiasi maniera la sovranità degli Stati sulle loro acque territoriali, stabilita in conformità con il diritto internazionale o i diritti sovrani e la giurisdizione che esercitano gli Stati nella loro zona economica esclusiva e sulla loro piattaforma continentale in conformità con il diritto internazionale e neppure l'esercizio da parte di navi e di aeromobili di tutti gli Stati, dei diritti della libertà di navigazione come regolati dal diritto internazionale e come risultano da strumenti internazionali pertinenti. 13. Le Parti si impegnano ad esaminare periodicamente la possibilità di ridurre il volume e/o il potenziale di inquinamento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti che sono esportati verso altri Stati in particolare verso i paesi in via di sviluppo.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-4

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