Convenzione
Art. 13
Comunicazione delle informazioni
In vigore dal 1 set 1993
Comunicazione delle informazioni
1. Le Parti si accertano affinché ogni qualvolta ne siano venute a conoascenza, in caso di incidente verificatosi durante un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti o il loro smaltimento, suscettibile di presentare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente di altri Stati questi ultimi ne siano immediatamente informati.
2. Le Parti si informano reciprocamente tramite il Segretariato:
a) delle modifiche concernenti la nomina delle autorità competenti e/o dei corrispondenti in conformtià con l';
b) delle modifiche nella definizione nazionale dei rifiuti pericolosi in conformità con l';
e non appena possibile,
c) delle decisioni da esse prese di non autorizzare, in tutto o in parte l'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti ai fini del loro smaltimento in una zona sottoposta alla loro giurisdizione nazionale;
d) delle decisioni da esse adottate al fine di limitare o di vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
e) di ogni altra informazione richiesta in conformità con il paragrafo 4 del presente Articolo.
3. Le Parti, in conformità con le leggi e le regolamentazioni nazionali trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita in applicazione dell', tramite il Segretariato e prima della fine di ogni anno civile un rapporto sull'anno civile precedente contenente le seguenti informazioni:
a) Le autorità competenti ed i corrispondenti da esse nominati, in conformità con l';
b) Informazioni sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti a cui esse hanno partecipato ed in particolare:
i) il quantitativo esportato di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, la categoria alla quale appartengono e le loro caratteristiche, la loro destinazione l'eventuale paese di transito ed il metodo di smaltimento utilizzato come specificato nella loro dichiarazione;
ii) il quantitativo importato di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, la categoria alla quale appartengono e le loro caratteristiche, la loro origine ed il metodo di smaltimento utilizzato;
iii) gli smaltimenti ai quali non si è proceduto come previsto;
iv) gli sforzi intrapresi per poter ridurre il volume di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti che sono oggetto di movimenti transfrontalieri.
c) informazioni sulle misure da esse adottate in vista dell'applicazione della presente Convenzione;
d) informazioni sui dati statistici pertinenti da esse compilati relativi agli effetti della produzione, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente;
e) informazioni sugli accordi e sulle intese bilaterali, multilaterali e regionali stipulate in attuazione dell' della presente Convenzione;
f) informazioni sugli incidenti sopravvenuti durante i movimenti transfrontalieri e sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e sui provvedimenti presi per farvi fronte;
g) informazioni relative ai vari metodi di smaltimento utilizzati nella zona dipendente dalla loro giurisdizione nazionale;
h) informazioni sui provvedimenti presi per la definizione di tecniche volte a ridurre e/o a smaltire la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
i) ogni altra informazione su questioni che potranno essere ritenute utili dalla Conferenza delle Parti.
4. Le Parti in conformità con le leggi e le regolamentazioni nazionali vigilano affinché una copia di ciascuna notifica relativa ad un determinato movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti e di ciascuna presa di posizione relativa sia inviata al Segretariato, qualora ciò sia richiesto da una Parte il cui ambiente rischia di essere pregiudicato da tale movimento transfrontaliero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-13