Convenzione

Art. 9

Traffico illecito

In vigore dal 1 set 1993
Traffico illecito 1. Ai fini della presente Convenzione si riterrà che ogni movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti costituisce un traffico illecito se: a) è effettuato senza che ne sia stata data notifica a tutti gli Stati interessati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione; oppure b) è effettuato senza il consenso che deve essere dato dallo Stato interessato in conformità con le disposizioni della presente Convenzione; oppure c) è effettuato con il consenso degli Stati interessati ottenuto per mezzo di falsificazione, falsa dichiarazione o frode; oppure d) non è conforme materialmente ai documenti; oppure e) comporta uno smaltimento deliberato (ad esempio riversamento) di rifiuti pericolosi o altri rifiuti in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei principi generali del diritto internazionale. 2. Se un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato come traffico illecito a causa del comportamento dell'esportatore o del produttore lo Stato di esportazione si accerta che i rifiuti pericolosi in questione siano: a) ripresi dall'esportatore o dal produttore o, se del caso, da esso stesso sul suo territorio, oppure se ciò è impossibile, b) smaltiti in altra maniera in conformità con le disposizioni della presente Convenzione entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui lo Stato di esportazione è stato informato del traffico illecito o entro ogni altro termine che potrebbe essere stabilito di comune accordo tra le Parti. A tal fine le Parti interessate non si opporranno al rientro di questi rifiuti nello Stato di esportazione nè lo intralcieranno o lo impediranno. 3. Se un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato come traffico illecito in ragione del comportamento dell'importatore o dello smaltitore lo Stato d'importazione si accerta che i rifiuti pericolosi in questione siano smaltiti in maniera razionale dal punto di vista ecologico dall'importatore o dallo smaltitore o, se del caso da esso stesso, entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui il traffico illecito è stato notato dallo Stato d'importazione o entro ogni altro termine che potrebbe essere stabilito di comune accordo tra gli Stati interessati. A tal fine le Parti interessate collaborano secondo necessità, per smaltire i rifiuti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico. 4. Se la responsabilità del traffico illecito non può essere attribuita nè all'esportatore nè al produttore nè all'importatore o allo smaltitore, le Parti interessate o altre Parti se del caso, collaborano per accertarsi che i rifiuti pericolosi in questione siano eliminati il prima possibile in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico nello Stato di esportazione, nello Stato d'importazione o altrove, se del caso. 5. Ciascuna Parte adotta le leggi nazionali/interne necessarie per vietare e reprimere severamente il traffico illecito. Le Parti collaborano in vista di conseguire gli obiettivi enunciati nel presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-9

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Traffico illecito (Art. 9 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo