Convenzione
Art. 14
Questioni finanziarie
In vigore dal 1 set 1993
Questioni finanziarie
1. Le Parti stabiliscono di comune accordo di istituire, in funzione delle particolari esigenze delle varie regioni e suddivisioni regionali, centri regionali e sotto-regionali di formazione e di trasferimento di tecnologi a per la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e la riduzione della loro produzione. Le Parti decideranno in merito all'istituzione di adeguati meccanismi di finanziamento di natura volontaria.
2. Le Parti prevederanno la creazione di un fondo rinnovabile per l'assistenza temporanea in caso di situazioni di emergenza al fine di limitare al minimo i danni causati da incidenti provocati dal movimento transfrontaliero o dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-14