Convenzione
Art. 15
Conferenza delle Parti
In vigore dal 1 set 1993
Conferenza delle Parti
1. È istituita una Conferenza delle Parti. La prima sessione della Conferenza delle Parti sarà convocata dal Direttore Esecutivo dell'UNEP non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti si svolgeranno regolarmente, secondo la frequenza determinata dalla Conferenza nella sua prima sessione.
2. Potranno svolgersi, in ogni altro momento, sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti qualora la Conferenza lo ritenga necessario oppure dietro richiesta scritta di una Parte, sotto riserva che tale richiesta sia appoggiata da un terzo almeno delle Parti entro i sei mesi successivi alla comunicazione di tale
richiesta alle Parti da parte del Segretariato
3. La Conferenza delle Parti stabilirà ed adotterà per consenso il suo Regolamento interno e quello di ogni organo sussidia rio che essa potrà istituire, nonché il regolamento finanziario per stabilire in particolar modo la partecipazione finanziaria delle Parti in base alla presente Convenzione.
4. Nella loro prima riunione le Parti esamineranno ogni eventuale misura supplementare necessaria per aiutarle ad adempiere ai loro obblighi per quanto concerne la protezione e la salvaguardia dell'ambiente marino nell'ambito della presente Convenzione.
5. La Conferenza delle Parti esamina in maniera permanente l'applicazione della presente Convenzione ed inoltre:
a) incoraggia l'armonizzazione delle politiche, strategie e provvedimenti necessari a ridurre al minimo i danni causati alla sa- lute dell'uomo ed all'ambiente dai rifiuti pericolosi ed altri rifiuti;
b) esamina ed adotta a seconda della convenienza, gli emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi, tenendo conto in particolar modo delle informazioni scientifiche, tecniche, economiche ed ecologiche disponibili,
c) esamina ed adotta ogni altro provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione in funzione degli insegnamenti tratti dalla sua applicazione e dell'attuazione degli accordi e delle intese di cui all';
d) esamina ed adotta, se necessario, Protocolli;
e) crea gli organi sussidiari ritenuti necessari all'applicazione della presente Convenzione.
6. L'organizzazione delle Nazioni Unite e le sue Istituzioni specializzate nonché ogni Stato non Parte alla presente Convenzione possono farsi rappresentare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo, qualificato nei settori correlati ai rifiuti pericolosi o ad altri rifiuti che ha informato il Segretariato del suo desiderio di farsi rappresentare in qualità di osservatore ad una sessione della Conferenza delle Parti può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle Parti presenti non vi sollevi obiezioni. L'accettazione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del Regolamento interno della Conferenza delle Parti.
7. Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed in seguito almeno ogni sei anni, la Conferenza delle Parti procede ad una valutazione della sua efficacia e qualora lo ritenga necessario prende in considerazione l'adozione di un divieto totale o parziale di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti alla luce delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche più recenti.
Storico versioni
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