Convenzione

Art. 17

Emendamenti alla Convenzione

In vigore dal 1 set 1993
Emendamenti alla Convenzione 1. Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed ogni parte ad un Protocollo può proporre emendamenti a tale Protocollo. Tali emendamenti tengono debitamente conto inter alia di considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti. 2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati nelle riunioni della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti ad un Protocollo sono adottati durante le riunioni delle Parti al Protocollo in esame. Il testo di ogni emendamento che ci si propone di apporre alla presente Convenzione o ai Protocolli sarà comunicato dal Segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della riunione nella quale sarà proposto per essere approvato, salvo diverse disposizioni in tali Protocolli. Il Segretariato comunica anche, per informazione, gli emendamenti proposti ai firmatari della presente Convenzione. 3. le Parti non lesinano alcuno sforzo per raggiungere un accordo per consenso su ogni emendamento proposto alla presente Convenzione. Qualora siano stati esauriti tutti gli sforzi diretti ad un consenso senza raggiungere un accordo, l'emendamento è adottato in ultima analisi con un voto a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto e sarà sottoposto dal depositario a tutte le Parti per ratifica, approvazione, conferma formale o accettazione; 4. La procedura enunciata al paragrafo 3 precedente si applica all'adozione degli emendamenti ai Protocolli con la differenza che è sufficiente la maggioranza di due terzi delle Parti ai protocolli in esame, presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto. 5. Gli strumenti di ratifica, di approvazione e di conferma formale o di accettazione degli emendamenti sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti adottati in conformità con i paragrafi 3 o 4 precedenti entrano in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il depositario avrà ricevuto il loro strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione da parte di tre quarti almeno delle Parti che li hanno accettati oppure di due terzi almeno delle Parti al Protocollo in esame che li hanno accettati, salvo disposizione contraria di tale Protocollo. Gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo il deposito da detta Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione degli emendamenti. 6. Ai fini del presente articolo, l'espressione "Parti presenti e che hanno espresso il loro voto" indica le Parti presenti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo