Convenzione
Art. 8
Obbligo di reimportazione
In vigore dal 1 set 1993
Obbligo di reimportazione
Quando un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti autorizzato dagli Stati interessati, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione non può essere portato a termine in conformità con le clausole del contratto, lo Stato di esportazione si accerta - se altre disposizioni non possono essere adottate per smaltire i rifiuti in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico entro 90 giorni a decorrere dal momento in cui lo Stato interessato ha dato avviso allo Stato di esportazione ed al Segretariato o in ogni altro periodo deciso di comune accordo tra gli Stati interessati,- che l'esportatore reintroduca questi rifiuti nello Stato di esportazione. A tal fine lo Stato di esportazione ed ogni Parte di transito non si opporranno alla reimportazione di questi rifiuti nello Stato di esportazione nè la intralcieranno o la impediranno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-8