Convenzione

Art. 29

Testi facenti fede

In vigore dal 1 set 1993
Testi facenti fede I testi originali in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola della presente Convenzione fanno ugualmente fede. IN FEDE DI CHE i sottoscritti a tal fine debitamente abilitati hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a BASILEA il 22.3.1989 millenovecentottantanove.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-29

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