Convenzione
Art. 24
Diritto di voto
In vigore dal 1 set 1993
Diritto di voto
1. Fatte salve le disposizioni del par agrafo 2 seguente, ciascuna Parte alla Convenzione dispone di un voto.
2. Le Organizzazioni d'integrazione politica o economica dispongono, in conformità con il paragrafo 3 dell' ed il paragrafo 2 dell', per esercitare il loro diritto di voto nei settori che dipendono dalla loro giurisdizione, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione o ai Protocolli pertinenti. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro, e viceversa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-24