Convenzione
Art. 26
Riserve e dichiarazioni
In vigore dal 1 set 1993
Riserve e dichiarazioni
1. Nessuna riserva o deroga potrà essere apportata alla presente Convenzione.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non impedisce ad uno Stato o ad una Organizzazione d'integrazione politica o economica, quando firma, ratifica, accetta o approva o conferma formalmente la presente Convenzione o vi aderisce, di formulare dichiarazioni o esposti - quale che sia la denominazione data loro - al fine tra l'altro, di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a patto che tali dichiarazioni o esposti non siano diretti ad annullare o a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della Convenzione nella loro applicazione a detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-c-26