Art. 1
In vigore dal 1 set 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;340#art-rd-1