Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989. 43 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Portata della Convenzione Art. 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione; Art. 3 Definizioni nazionali dei rifiuti pericolosi Art. 4 Obblighi generali Art. 5 Designazione delle Autorità competenti e del corrispondente Art. 6 Movimenti transfrontalieri tra le Parti Art. 7 ovimenti transfrontalieri in provenienza da una Parte attraverso il territorio di Stati che non sono Parti Art. 8 Obbligo di reimportazione Art. 9 Traffico illecito Art. 10 Cooperazione internazionale Art. 11 Accordi bilaterali, multilaterali e regionali Art. 12 Consultazioni per quanto riguarda le questioni di responsabilità Art. 13 Comunicazione delle informazioni Art. 14 Questioni finanziarie Art. 15 Conferenza delle Parti Art. 16 Segretariato Art. 17 Emendamenti alla Convenzione Art. 18 Adozione degli annessi e loro emendamenti Art. 19 Verifica Art. 20 Soluzione delle controversie Art. 21 Firma Art. 22 Ratifica, accettazione, conferma formale o approvazione Art. 23 Adesione Art. 24 Diritto di voto Art. 25 Entrata in vigore Art. 26 Riserve e dichiarazioni Art. 27 Denuncia Art. 28 Depositario Art. 29 Testi facenti fede Convenzione Annesso VI
Art. 1 ANNESSO VI ARBITRATO Articolo primo Salvo disposizioni contrarie dell'accordo previsto all Art. 2 Articolo 2 La Parte richiedente notifica al Segretariato che le Parti hanno deciso di comu Art. 3 Articolo 3 Il Tribunale arbitrale è composto da tre membri. Ciascuna delle Parti alla cont Art. 4 Articolo 4 1. Se entro due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presidente del Trib Art. 5 Articolo 5 1. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza conformemente con il diritto internaz Art. 6 Articolo 6 1. Le decisioni del Tribunale arbitrale concernenti sia la procedura che il mer Art. 7 Articolo 7 Il Tribunale può giudicare e decidere in merito a contro-ricorsi direttamente a Art. 8 Articolo 8 A meno che il Tribunale d'Arbitrato non decida diversamente a causa di particol Art. 9 Articolo 9 Ogni Parte la quale abbia in relazione all'oggetto della controversia, un inter Art. 10 Articolo 10 1. Il Tribunale pronuncia la sentenza entro cinque mesi a decorrere dalla data Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360