Questo termine è definito da 10 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
la produzione dell’acquacoltura all’atto della prima immissione in commercio, inclusa la produzione degli incubatoi e dei vivai proposta per la vendita. 2. Tutte le altre definizioni ai fini del presente regolamento sono enunciate nell’allegato I.
Fonte: reg-2008-07-09-762 — art. 2 →qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche
Fonte: l-2003-10-24-320 — art. p-1 →include tutte le fasi della generazione dell'unità seminale, la conversione da unità seminale a semente, compresa la raccolta, e l'allevamento di postime da sementi e parti di piante. Dalla presente definizione si esclude l'uso di talee prelevate e reimpiegate in loco esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica
Fonte: dlgs-2003-11-10-386 — art. 2 →estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino, mediante pozzi produttivi ubicati nell'area autorizzata, inclusa la raccolta e il primo trattamento in mare di idrocarburi nonché il loro trasporto, fino a terra, attraverso infrastrutture connesse
Fonte: dlgs-2015-08-18-145 — art. 2 →l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono: u) le espressioni "tabella I", "tabella II"
Fonte: l-1974-06-05-412 — art. c-1 →tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche
Fonte: reg-2009-03-11-223 — art. 3 →la produzione di beni o la preparazione di servizi, anche nell'ambito della subfornitura
Fonte: reg-2010-12-14-1218 — art. 1 →la quantità di sostanze regolamentate prodotte, detratta la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti
Fonte: l-1988-08-23-393 — art. p-1 →la produzione di beni o la preparazione di servizi, anche mediante subfornitura
Fonte: reg-2023-06-01-1067 — art. 1 →estrazione in mare di idrocarburi dagli strati sotterranei dell’area autorizzata, inclusa la lavorazione in mare di idrocarburi nonché il loro trasporto attraverso infrastrutture connesse
Fonte: dir-2013-06-12-30 — art. 2 →