Art. 3

Definizioni

In vigore dal 11 mar 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione; 2) «sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori; 3) «produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche; 4) «diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l’analisi statistica; 5) «rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative; 6) «unità statistica»: l’unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati; 7) «dati riservati»: i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un’unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l’unità statistica; 8) «uso a fini statistici»: l’uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici; 9) «identificazione diretta»: l’identificazione di un’unità statistica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile; 10) «identificazione indiretta»: l’identificazione di un’unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l’identificazione diretta; 11) «funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionari delle Comunità, ai sensi dell’ dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria; 12) «altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria.
Storico versioni

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