Art. 5
Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali
In vigore dal 11 mar 2009
Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali
1. L’autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee («l’INS») funge da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l’applicazione della presente disposizione.
2. La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.
3. Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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