Art. 6

Commissione (Eurostat)

In vigore dal 11 mar 2009
Commissione (Eurostat) 1.   Nel presente regolamento l’autorità statistica comunitaria, quale designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, è denominata «la Commissione (Eurostat)». 2.   A livello comunitario, la Commissione (Eurostat) assicura la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti. A questo riguardo essa è la sola responsabile a decidere in merito ai processi, alle procedure, alle norme e ai metodi statistici, nonché al contenuto e al calendario dei rilasci statistici. 3.   Fatto salvo l’ del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi della Comunità, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l’onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo della Comunità a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Qualsiasi di tali istituzioni o organismi che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.
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