Art. 7
Comitato del sistema statistico europeo
In vigore dal 11 mar 2009
Comitato del sistema statistico europeo
1. È istituito il comitato del sistema statistico europeo («comitato dell’SSE»). Esso fornisce un orientamento professionale all’SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all’, paragrafo 1.
2. Il comitato dell’SSE è composto dei rappresentanti degli INS che sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).
3. Il comitato dell’SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.
4. La Commissione consulta il comitato dell’SSE riguardo a:
a)
le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l’onere di risposta per i rispondenti;
b)
gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo;
c)
le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell’onere di risposta;
d)
questioni riguardanti il segreto statistico;
e)
l’ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e
f)
qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all’adozione o all’attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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