Art. 2
Principi statistici
In vigore dal 11 mar 2009
Principi statistici
1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:
a)
«indipendenza professionale»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenze istituzionali quali le disposizioni comunitarie o nazionali di natura istituzionale o in materia di bilancio o la definizione delle esigenze in materia di statistiche;
b)
«imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;
c)
«obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini;
d)
«affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l’utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;
e)
«segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell’utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;
f)
«favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all’importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l’onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili.
I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell’.
2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee tengono conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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