Protocollo 1Titolo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 21 nov 2003
Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "produzione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegata nella produzione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto oggetto della produzione, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di produzione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella Comunità o in Sudafrica nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto nè verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Sudafrica; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari dei paesi di cui all' o, qualora il valore in dogana non sia noto o non possa essere accertato, il primo prezzo verificabile pagato per i prodotti nella Comunità o in Sudafrica; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali; n) l'espressione "Stati ACP" si riferisce agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico parti contraenti, della Quarta Convenzione ACP-CE firmata a Lomè il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995; o) la sigla "SACU" designa l'Unione doganale dell'Africa australe (Southern African Customs Union).
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-1

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Definizioni (Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo