Accordo›Titolo VIII
Art. 109
Entrata in vigore
In vigore dal 21 nov 2003
Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello durante il quale le Parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure.
Se, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, le Parti decidono di applicarlo provvisoriamente, tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore devono rinviare alla data in cui prende effetto tale applicazione provvisoria.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-109