Protocollo 1›Titolo II
Art. 5
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
In vigore dal 21 nov 2003
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fui dell', i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella produzione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella produzione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua produzione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
a) il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto, fatta eccezione per i prodotti contemplati ai Capitoli 3 e 24 e alle voci 1604, 1605, 2207 e 2208 del sistema armonizzato, per i quali il valore complessivo dei materiali non originari non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dal capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'.
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