Protocollo 1Titolo II

Art. 4

Prodotti interamente ottenuti

In vigore dal 21 nov 2003
Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano interamente ottenuti nella Comunità o in Sudafrica: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e del Sudafrica, dalle loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti utili soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati utilizzabili solo per la rigenerazione o come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purchè le parti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi prodotte esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) immatricolate o registrate in uno Stato membro della CE o in Sudafrica; b) battenti bandiera di uno Stato membro della CE o del Sudafrica; c) appartenenti, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini dagli Stati membri della CE o del Sudafrica, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica; e e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini degli Stati membri della Comunità o del Sudafrica. All'entrata in vigore delle concessioni tariffarie relative ai prodotti della pesca, le lettere d) ed e) del paragrafo 2 saranno sostituite dal testo seguente: d) il cui equipaggio, compresi comandanti e ufficiali, è composto almeno per il 50% da cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-4

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Prodotti interamente ottenuti (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo