Protocollo 1›Titolo II
Art. 4
Prodotti interamente ottenuti
In vigore dal 21 nov 2003
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano interamente ottenuti nella Comunità o in Sudafrica:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e del Sudafrica, dalle loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati ivi raccolti utili soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati utilizzabili solo per la rigenerazione o come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purchè le parti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi prodotte esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) immatricolate o registrate in uno Stato membro della CE o in Sudafrica;
b) battenti bandiera di uno Stato membro della CE o del Sudafrica;
c) appartenenti, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini dagli Stati membri della CE o del Sudafrica, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica; e
e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini degli Stati membri della Comunità o del Sudafrica.
All'entrata in vigore delle concessioni tariffarie relative ai prodotti della pesca, le lettere d) ed e) del paragrafo 2 saranno sostituite dal testo seguente:
d) il cui equipaggio, compresi comandanti e ufficiali, è composto almeno per il 50% da cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-4