Protocollo 1›Titolo II
Art. 3
Cumulo dell'origine Cumulo bilaterale
In vigore dal 21 nov 2003
Cumulo dell'origine
Cumulo bilaterale
1. I materiali Originati della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Sudafrica si considerano materiali originari del Sudafrica. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all' del presente protocollo.
2. I materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all' del presente protocollo.
Cumulo con Stati ACP
3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, i materiali originari di uno Stato ACP incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità o in Sudafrica si considerano originari della Comunità o del Sudafrica. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
4. Qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata all'interno della SACU si considera effettuata in Sudafrica qualora le merci siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Sudafrica.
5. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 3 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunità o del Sudafrica unicamente se il valore aggiunto nella Comunità o in Sudafrica supera il valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi Stato ACP. In caso contrario, detti prodotti si considerano, originari dello Stato ACP del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli Stati ACP che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunità o in Sudafrica.
6. Il cumulo di cui al paragrafo 3 si può applicare solo se ai materiali ACP utilizzati è stato riconosciuto il carattere originario in applicazione delle norme sull'origine contenute nella Quarta Convenzione ACP-CE. La Comunità e il Sudafrica si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli Stati ACP e delle corrispondenti norme sull'origine.
7. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 6 e convenuta una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna parte adempie ai propri obblighi di notifica e di informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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