Protocollo 1›Titolo II
Art. 2
Requisiti di carattere generale
In vigore dal 21 nov 2003
Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Sudafrica:
a) i prodotti interamente ottenuti in Sudafrica ai sensi dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Sudafrica in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Sudafrica di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-2