Protocollo 1Titolo II

Art. 2

Requisiti di carattere generale

In vigore dal 21 nov 2003
Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Sudafrica: a) i prodotti interamente ottenuti in Sudafrica ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Sudafrica in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Sudafrica di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-2

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Requisiti di carattere generale (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo