AccordoTitolo IISez. A

Art. 5

Zona di libero scambio

In vigore dal 21 nov 2003
Zona di libero scambio 1. La Comunità europea ed il Sudafrica decidono di stabilire una zona di libero scambio (ZLS) secondo le modalità del presente accordo e conformemente alle disposizioni dell'OMC. 2. La ZLS è istituita per un periodo transitorio di un massimo di dodici anni per il Sudafrica e di un massimo di dieci anni per la Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 3. La ZLS riguarda la libera circolazione delle merci in tutti i settori. Il presente accordo copre anche la liberalizzazione degli scambi di servizi e la libera circolazione dei capitali.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-5

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Zona di libero scambio (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo