Accordo›Titolo I
Art. 3
Inadempienza
In vigore dal 21 nov 2003
Inadempienza
1. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente accordo, può adottare le misure del caso.
2. Prima di procedere in tal senso, essa fornisce all'altra Parte, entro 30 giorni, tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
3. Nei casi particolarmente urgenti, si possono adottare le misure del caso senza consultazioni preliminari. Queste misure devono essere rese note immediatamente all'altra Parte e, su richiesta di quest'ultima, possono formare oggetto di consultazioni. Tali consultazioni devono essere convocate entro 30 giorni dalla notifica delle misure. Qualora non si individui una soluzione soddisfacente, la Parte interessata può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.
4. Ai fini dell'interpretazione corretta e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 3 s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
i) in una denuncia dell'accordo non conforme alle norme generali
del diritto internazionale, o
ii) nell'inosservanza dell'elemento fondamentale dell'accordo di cui all'.
5. Le Parti convengono che per "misure del caso", ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, s'intendono le misure adottate in conformità del diritto internazionale e che nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-3