Accordo›Titolo II›Sez. A
Art. 7
Dazio di base
In vigore dal 21 nov 2003
Dazio di base
1. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive previste dall'accordo consiste nel dazio effettivamente applicato il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo.
2. La Comunità e il Sudafrica si comunicano reciprocamente i loro rispettivi dazi di base, conformemente all'impegno assunto dalle Parti in materia di standstill e roll-back, nonché le deroghe convenute a questi principi enunciate nell'allegato I.
3. Nei casi in cui l'inizio del processo di smantellamento delle tariffe non coincide con l'entrata in vigore dell'accordo (in particolare per i prodotti che figurano negli elenchi 3, 4 e 5 dell'allegato II, negli elenchi 2, 3, 4 e 6 dell'allegato III, negli elenchi 3, 4, 7 e 8 dell'allegato IV, nell'allegato V, negli elenchi 2, 3 e 5 dell'allegato VI e nell'allegato VII), il dazio rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive previste dall'accordo consiste nel dazio di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo o nel dazio applicato erga omnes il primo giorno di attuazione del pertinente programma di smantellamento tariffario, fermo restando che sarà scelto l'importo più basso.
Storico versioni
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