AccordoSez. B

Art. 12

Abolizione delle tariffe da parte del Sudafrica

In vigore dal 21 nov 2003
Abolizione delle tariffe da parte del Sudafrica 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti industriali originari della Comunità, diversi da quelli enumerati nell'allegato III, sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità enumerati nell'elenco 1 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridoni al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità enumerati nell'elenco 2 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 33% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità enumerati nell'elenco 3 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 90% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base; undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità enumerati nell'elenco 4 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'88% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 63% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 38% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 13% del dazio di base; dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 6. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità enumerati nell'elenco 5 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario incluso in tale allegato. 7. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità enumerati nell'elenco 6 dell'allegato III, sono riesaminati periodicamente nel corso dell'applicazione dell'accordo, ai fini di un'ulteriore liberalizzazione degli scambi commerciali. Il Sudafrica informerà la Comunità in merito ai risultati della revisione del programma di sviluppo dell'industria automobilistica sudafricana. Esso presenterà proposte per un'ulteriore liberalizzazione delle importazioni sudafricane di prodotti automobilistici originarie della Comunità enumerate negli elenchi 5 e 6 dell'allegato III. Le Parti vaglieranno congiuntamente queste proposte nei secondi sei mesi dell'anno 2000.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-12

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Abolizione delle tariffe da parte del Sudafrica (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo