Accordo›Sez. C
Art. 15
Abolizione delle tariffe da parte del Sudafrica
In vigore dal 21 nov 2003
Abolizione delle tariffe da parte del Sudafrica
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti agricoli originari della Comunità diversi da quelli elencati nell'allegato VI sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità enumerati nell'elenco 1 dell'allegato VI sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:
all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base;
un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base;
tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.
3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità enumerati nell'elenco 2 dell'allegato VI sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:
tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base;
quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 33% del dazio di base;
cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.
4. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità enumerati nell'elenco 3 dell'allegato VI sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:
cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'88% del dazio di base;
sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base;
sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 63% del dazio di base;
otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 38% del dazio di base;
dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base;
undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 13% del dazio di base;
dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.
Per taluni prodotti di cui al suddetto allegato è applicato un contingente in esenzione doganale, conformemente alle condizioni ivi menzionate, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e fino al termine del periodo di eliminazione progressiva delle tariffe per questi prodotti.
5. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità enumerati nell'elenco 4 dell'allegato VI sono riesaminati periodicamente nel corso dell'applicazione dell'accordo.
6. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato VII sono progressivamente aboliti parallelamente all'eliminazione dei dazi doganali delle corrispondenti posizioni tariffarie da parte della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-15