AccordoSez. C

Art. 18

Clausola di riesame

In vigore dal 21 nov 2003
Clausola di riesame Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Sudafrica valutano misure supplementari nell'ambito del processo di liberalizzazione dei loro scambi commerciali. A tal fine, procedono, in particolare ma non esclusivamente, ad un riesame dei dazi doganali applicabili ai prodotti di cui all'elenco 5 dell'allegato II, agli elenchi 5 e 6 dell'allegato III, agli elenchi 5, 6, 7 dell'allegato IV, agli elenchi 1, 2, 3 e 4 dell'allegato V, agli elenchi 4 e 5 dell'allegato VI e all'allegato VII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Clausola di riesame (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo